21 settembre 2021
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso delle parafarmacie delle Marche
Rinvia nuovamente al Tar
Oggi 21 settembre 2021 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle parafarmacie delle Marche avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale e contro il provvedimento della Regione che, tornando sui propri passi, vietava alle parafarmacie di eseguire test rapidi antigenici per il rilevamento del Covid-19. (LA SENTENZA)
Il Consiglio di Stato nella sentenza, rilevando che con la decisione della Regione Marche esiste un danno patrimoniale, afferma quanto segue: " tenuto conto della complessità delle questioni di principio rilevanti nella presente controversia, attinenti alla definizione degli ambiti entro cui può svolgersi l’attività delle parafarmacie, e della necessità di approfondimento, eventualmente anche attraverso la sottoposizione alla Corte di Giustizia UE della questione interpretativa, prospettata dagli appellanti, se l’esecuzione dei “tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2” che l’art. 1, comma 418, della legge 30.12.2020, n. 178, ha consentito anche presso le farmacie dotate di locali idonei possa estendersi anche alle parafarmacie, considerato che queste ultime, ai sensi dell’art. 5, comma, 1del D.L. 223 del 4.7. 2005, convertito in L. 248/2006, sono autorizzate alla vendita di farmaci da banco e di “automedicazione” in presenza “di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine”, ex comma 2 dello stesso art. 5 cit.;
Per effetto di questa sentenza la questione viene rimandata davanti al TAR della regione Marche e non solo.
Al contrario di Federfarma questa organizzazione riporta i dati oggettivi ed evita di raccontare "fake news" come riportato nel sito dell'organizzazione sindacale dei titolari di farmacia che oltre un mese fa aveva "tranquillamente" annunciato che il Consiglio di Stato rigettava il ricorso, mostrando tutta la propria incompetenza rispetto ad una richiesta di sospensiva del provvedimento che sempre viene alllgata al merito della causa, ma che raramente viene accolta se non si tratta di questione di urgenza assoluta.
Infatti, il Consiglio di Stato aveva negato la sospensiva, ma non aveva assolutamente rigettato il ricorso, che, infatti,, è stato trattato il 16 settembre scorso
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