11 settembre 2020
Elezioni Ordini: chiarezza e rispetto delle regole
Al via i rinnovi dei Consigli
Molti ordini professionali hanno dato avvio alla fase elettorale per il rinnovo delle cariche di rappresentanza. Cominciano ad essere segnalate le prime anomalie rispetto ai regolamenti in vigore. Al fine di evitare contestazioni e stimolare uniformità di comportamento, il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti ricorda che da questa tornata elettorale sono in vigore nuove norme.
Per quanto attiene le modalità elettorali le nuove regole hanno origine dal combinato della Legge 11 gennaio 2018 n.3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e il relativo decreto attuativo del Ministero della Salute richiamato dall'articolo 4 del marzo dello stesso anno (G.U. n. 77, 3 aprile 2018).
Queste le modifiche più importanti che dovranno essere seguite nei rinnovi dei prossimi Consigli:
Quando indire le elezioni: nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade
Validità elezioni in base al numero dei votanti: se votano in prima convocazione almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Le votazioni durano da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni.
Avviso di convocazione: gli iscritti all'Ordine debbono essere avvisati tramite PEC o posta prioritaria (quindi no posta semplice) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’avvio delle votazioni e comunque in tempo utile a presentare la eventuale propria candidatura.
Candidati in lista o da soli: tutti gli iscritti all'albo sono eleggibili, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. La candidatura può avvenire in forma singola ovvero tramite una specifica lista. Le singole candidature o le liste devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle votazioni mediante PEC ovvero a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale. Le candidature rimangono valide, in caso di mancato raggiungimento del quorum sino alla terza convocazione.
Come si vota: Il voto può essere dato all’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista. Si può votare anche riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste (voto incrociato) ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
Parità di voti: è proclamato il più giovane in base alla data di delibera d'iscrizione all'Ordine.
Durata della carica e rieleggibilità: i componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario può' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
Il MNLF vigilerà affinché la normativa venga rispettata su tutto il territorio nazionale.