31 luglio 2015
Parere favorevole della XIV Commissione alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
esaminato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;
apprezzate le finalità del provvedimento che mira a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, fornendo concreta attuazione ai principi del diritto dell'Unione europea in tema di mercato interno e alle politiche europee della concorrenza;
sottolineata la stretta relazione intercorrente tra crescita economica e politiche per la concorrenza, nonché la diretta incidenza della liberalizzazione delle attività economiche sul livello di concorrenzialità dei mercati che può determinare un incremento significativo della capacità competitiva dell'economia italiana;
ribadita a livello europeo l'urgenza di procedere ad una tempestiva attuazione delle riforme nel nostro Paese, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni;
evidenziata l'importanza dello strumento della legge annuale sulla concorrenza che – come riconosciuto dalla Commissione europea nel Documento sugli squilibri macroeconomici del marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia – rappresenta un significativo punto di partenza per l'avvio di un meccanismo di esame periodico e di rimozione degli ostacoli regolamentari all'apertura del mercato e alla concorrenza;
richiamate le recenti Raccomandazioni sul Programma nazionale di riforma 2015, approvate dal Consiglio europeo ECOFIN lo scorso 14 luglio, in cui si ribadisce – tra gli obiettivi posti all'Italia per il 2015 e 2016 (Raccomandazione n. 6) – la necessità di intraprendere un'azione decisiva per rimuovere le ulteriori e residue barriere in tutti gli ambiti disciplinati dal diritto della concorrenza; nel documento si segnalano in particolare le barriere esistenti nell'ordinamento nazionale nel settore dei servizi legali e delle farmacie, nonché in altri ambiti, quali i servizi pubblici locali, gli aeroporti, i porti, il settore creditizio e quello sanitario;
richiamati i contenuti specifici del disegno di legge in esame e valutata l'esigenza di approfondire, per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione, alcune disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 3), alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione (articolo 22), alla semplificazione del passaggio di proprietà dei beni immobili adibiti ad uso non abitativo (articolo 28), alle modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (articolo 29), allo svolgimento di attività professionali in forma associata (articolo 31) e alle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (articolo 32);
valutate favorevolmente tali misure che appaiono propedeutiche alla nascita di nuovi modelli di business, potendo garantire, in prospettiva, una maggiore efficienza nel settore della distribuzione farmaceutica;
sottolineato tuttavia come il disegno di legge in titolo sia privo di specifiche misure relative al mercato dei farmaci, in quanto non vi sono disposizioni relative all'apertura del sistema di vendita dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario;
evidenziato come l'introduzione di misure concrete di apertura del mercato dei farmaci, oltre ad apparire coerente con la nuova disciplina che consente anche alle società di essere titolari di farmacie, sia
stata espressamente sollecitata dalla Commissione europea nel Documento sugli squilibri macroeconomici del marzo 2015, in cui sono individuati gli ostacoli alla concorrenza che intralciano la produttività e gli investimenti nel nostro Paese,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
a) sopprimere, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, la lettera e) del nuovo articolo 132-ter ovvero modificare tale disposizione nel senso di consentire l'accesso a sconti obbligatori sulla polizza RC auto agli assicurati a fronte di risarcimenti del danno in forma specifica, senza limitazioni alla facoltà di scelta dell'impresa di autoriparazione;
b) sopprimere l'articolo 22, ovvero integrare la disciplina di cui all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel senso di prevedere che siano stabiliti a livello centrale in sede di Conferenza Stato-Regioni e secondo parametri omogenei, i criteri di valutazione delle condizioni ostative di carattere tecnico e economico di cui al comma 17 del medesimo articolo 83-bis;
c) integrare l'articolo 32 con disposizioni volte ad estendere il sistema di distribuzione e vendita al pubblico dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario;
e con la seguente condizione:
1) provvedano le Commissioni a sopprimere gli articoli 28 e 29 del disegno di legge in materia di forma degli atti per il trasferimento della proprietà di immobili ad uso non abitativo e di atti costitutivi di società a responsabilità limitata semplificata, per contrasto delle disposizioni con la disciplina dell'Unione europea.