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22 luglio 2014

Sentenza 216 Corte Costituzionale

Gli errori della Corte, della difesa e dei ricorrenti

SENTENZA N. 216

ANNO 2014

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO.

Per Ragionare della sentenza, della difesa, dei ricorrenti e di noi

DELLA SENTENZA: (testo completo)

è difficile commentare una sentenza "piena zeppa" di errori come quella che qui tutti possono leggere. Siamo sorpresi come personalità di spicco e spessore come Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro e Giuliano Amato abbiano potuto sottoscrivere un testo pieno di errori come quello scritto. Non sappiamo chi ha materialmente scritto questa sentenza, ma di certo si poteva fare meglio. E' vero che le sentenze si debbono rispettare, ma certe superficialità potevano essere tranquillamente risparmiate.

Andiamo per ordine

1) Federfarma con una "faccia di bronzo" che non ha uguali dichiara testuale " Innanzitutto, il farmacista titolare di una farmacia ordinaria, oltre ad essere iscritto al relativo albo, ha anche superato – a differenza di quanto previsto per la titolarità delle parafarmacie – il concorso per titoli ed esami di cui all’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), il che di per sé costituisce una garanzia di verifica delle sue capacità professionali in confronto con quelle dei colleghi " guardandosi bene da ricordare alla Corte e a se stessa che la farmacia soprattutto si EREDITA. Nessuno della Corte nella sentenza che semplicemente prova a censurare questa che a tutti gli effetti è un insulto.

2) Il Presidente del Consiglio MATTEO RENZI attraverso l'Avvocatura generale dello Stato si è schierato per la difesa dell'attuale stato di monopolio e in questa difesa arriva a dire: "Mentre, infatti, le farmacie tradizionali sono associate «ad una politica generale di sanità pubblica, in gran parte incompatibile con una logica puramente commerciale» come se nessuno sapesse quanti farmaci con obbligo di ricetta ogni giorno vengono consegnati senza la dovuta prescrizione del medico, come se non lo sapesse la Lorenzin e tutto il Ministero della Salute a cui da anni vengono rivolte ampie segnalazioni. Ma qui c'è di più perché presentandosi a difesa il Presidente del Consiglio fa una scelta di campo e si schiera con i conservatori. Alla faccia delle tante promesse di riformare il Paese. Questi sono i fatti e le chiacchiere sempre di più con Renzi stanno a zero.

3)  Arriviamo alle motivazioni della sentenza e ai macroscopici errori cui secondo noi è incorsa la Corte, ripetiamo errori che per la levatura dei giudici non erano attenibili, si dice nella sentenza (scusate se troppo lungo, ma la pazienza premia): "Assume grande importanza, in questo quadro, l’art. 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale disposizione ha subito modifiche in sede di conversione in legge, con l’aggiunta di un comma 1-bis. Da un punto di vista generale, quanto previsto dai due commi ha ampliato la possibilità di vendita dei farmaci di fascia C da parte delle parafarmacie; il comma 1, infatti, consente – a condizione che le parafarmacie posseggano i requisiti fissati con apposito decreto del Ministro della salute – la vendita dei farmaci di fascia C (di cui all’art. 8, comma 10, lettera c, sopra citato) ad eccezione di quelli di cui all’art. 45 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), di quelli di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 219 del 2006, di quelli del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Il successivo comma 1-bis stabilisce che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, indichi, con un elenco periodicamente aggiornabile, i farmaci appartenenti alla fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita nelle parafarmacie. Può dirsi, in definitiva, che l’art. 32 ora esaminato ha innovato il sistema precedente, introducendo il principio secondo cui, fatte salve alcune particolari categorie, i farmaci di fascia C possono essere dispensati nelle parafarmacie, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel citato elenco, per i quali permane l’obbligo di prescrizione ed il conseguente divieto di vendita; sicché nel regime vigente la regola generale è che i farmaci di fascia C possono essere venduti nelle parafarmacie, mentre l’obbligo di prescrizione ed il correlativo divieto rappresentano l’eccezione. E qui siamo all'ignoranza, nel senso del termine ignorare la realtà. Chiunque si rechi in farmacia, e parafarmacia, sa che il numero di farmaci con l'obbligo di prescrizione non rappresentano una eccezione, ma la regola, E' vero proprio il contrario, il numero di farmaci senza obbligo di prescrizione, quella si è l'eccezione. Di quale panorama farmaceutico italiano parla la Corte? Commentare poi l'elenco (di soluzioni fisiologiche) aggiornato periodicamente dall'Agenzia italiana del farmaco è offensivo visti gli aggiornamenti dell'AIFA e le sue "correzioni"

4) … è indubbio che fra i due esercizi permangano una serie di significative differenze, tali da rendere la scelta del legislatore non censurabile in termini di ragionevolezza. Le farmacie, infatti, proprio in quanto assoggettate ad una serie di obblighi che derivano dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini, offrono necessariamente un insieme di garanzie maggiori che rendono non illegittima la permanenza della riserva loro assegnata. Ma quali differenze, dovete indicare quali, tutti e due gli esercizi sono sottoposti al controllo delle ASL, tutti e due partecipano alla farmacovigilanza, devono applicare l'HCCP, ecc. ecc., le uniche differenze derivano da obblighi imposti dai farmaci con obbligo di prescrizione, obblighi che le parafarmacie non possono adempiere appunto perchè questi farmaci non li possono semplicemente detenere.

5)  …. L’incondizionata liberalizzazione di quella categoria di farmaci inciderebbe, con effetti che non sono tutti prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, non essendo inserite nel sistema di pianificazione sopra richiamato, potrebbero alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini. Con SOP e OTC che rappresenta il 10% dell'intero mercato dei farmaci le parafarmacie hanno occupato poco più del 10% di quel mercato, cioè il 10% del 10% !!!!!. Solo il 2,3 % delle parafarmacie opera in comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti. Di quale alterazione del mercato si sta parlando, di quella di Marte?

DELLA DIFESA

c'era un vantaggio in questa occasione, la sentenza della Corte di Giustizia Europea e le motivazioni (sbagliate) con cui la questione era stata risolta in favore della legittimità del diniego alla vendita dei farmaci di fascia C. Ebbene, non si è capita la lezione. In questa sede, nelle memorie bisognava dimostrare con dati alla mano che l'eventuale liberalizzazione dei farmaci di fascia C non avrebbe portato alla chiusura di nessuna farmacia, che la loro presenza dettata dall'esperienza della vendita dei farmaci di fascia C non aveva che "semplicemente scalfito" il monopolio delle farmacie da un punto di vista economico. DATI disponibili a tutti. Ma ciò che non è stato per niente sottolineato ed anzi portato come prova a confutazione è stato il fatto che nelle parafarmacie è possibile vendere tutti i farmaci veterinari, anche quelli con obbligo di prescrizione e  non solo per animali da compagnia, ma anche per quelli da alimentazione (Triplice copia). Perché il legislatore permette di vendere alle parafarmacie questi farmaci che verranno assunti da animali che costituiranno poi gli alimenti per la nutrizione umana e non permette di vendere tutti i farmaci di fascia C? E' del tutto evidente che la differenza di cui la stessa sentenza novella tra farmacie e parafarmacie non era nella piena volontà del legislatore. E' vero il contrario, è il farmacista certezza per il consumatore e la differenza nasce solo ed esclusivamente da scelte politiche (e corporative) di convenienza rispetto alla forza contrattuale della categoria.

DEI RICORRENTI

Avremmo voluto non avere ragione.

Avremmo infinitamente preferito sbagliarci.

Ma così non è stato e come avevamo detto chi si pone nella condizione di ricevere onori deve anche accettare di assumersi delle responsabilità. Responsabilità che sono prevalentemente politiche, ma che non possono che essere anche strategiche, di una strategia completamente sbagliata.

L'agire è sempre un fatto positivo, agire "di pancia" un errore.

Sin dalla Sentenza della Corte di Giustizia sulle Asturie (2010 - cause riunite C-570/07 e C-571/07) si era compreso che la Corte  pur rilevando la restrizione della libertà di stabilimento aveva deciso per la tutela della cosiddetto interesse generale e questo perché il diritto europeo novella tra le eccezioni all'accoglimento delle proprie leggi proprio sicurezza e salute pubblica. Avremmo potuto in quella occasione andare ad adiuvandum dei colleghi spagnoli con cui eravamo in contatto costante, ma così non è stato perché tale esperienza noi l'avevamo giù fatta almeno una decina di anni prima e in quelle occasione avevamo compreso che l'unica strada percorribile per cambiare le cose è quella politico-legislativa.

Così abbiamo fatto sin dalla prima stesura della Legge Bersani in cui abbiamo posto quale condizione irrinunciabile proprio la presenza del farmacista. Così abbiamo fatto quando abbiamo difeso la stessa legge dagli attacchi della Gasparri-Tomassini. Così abbiamo fatto quando tutti rincorrevano "il posto al sole" dei concorsi introducendo la possibilità per le parafarmacie di vendere tutti i farmaci veterinari ed avere un laboratorio anche se solo per le preparazioni senza obbligo di ricetta.

Ragionare di pancia non paga e il conto viene presentato a tutti. Anche a noi.

Ora tutto è più difficile, e non basta trovare un avvocato che ti fa vedere "la luce" per accenderla quella fiamma. Quello è il loro mestiere, il nostro è un altro.

DEL MNLF

Nessuno si sogni di credere che la battaglia sia qui conclusa. Noi non ci arrendiamo e mai ci arrenderemo per affermare la dignità di rivendicare il libero esercizio della professione.

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