07 marzo 2014
Distributori intermedi: comportamenti anomali
Iniziativa MNLF
Nelle scorse settimane il Movimento Nazionale LIberi Farmacisti e la Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane hanno inviato all'Associazione Distributori Farmaceutici e ad altri organismi istituzionali la segnalazione di alcuni comportamenti applicati dai distributori dei farmaci nei confronti delle parafarmacie.
Il Presidente ADF Pesenti ha dato la sua immediata disponibilità nel sensibilizzare i propri associati sulle tematiche soillevate.
Tuttavia, riteniamo opportuno riassumere quanto segnalato rispetto alle seguenti leggi:
- Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
- Decreto legislativo 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infr astrutture e la competitività" Art . 62
- Articolo 102 (ex articolo 82 del TCE) del Trattato UE
con questi comportamenti
- Consegna da parte dei distributori intermedi agli esercizi commerciali (parafarmacie) autorizzati alla vendita dei farmaci da banco (SOP e OTC), nonché dei parafarmaci e dei medicinali veterinari con/senza obbligo di ricetta medica (D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito in legge n. 248 del 4/8/2006 e L. 24 marzo 2012 n. 27) con frequenza giornaliera o settimanale difforme da quella applicata alle farmacie operanti nello stesso territorio, comune o quartiere appartenente all'area geografica per il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nella richiesta di autorizzazione all'attività; difformità che determina la non tempestività dell'esercizio commerciale nella dispensazione del farmaco e quindi indirettamente un danno oggettivo alla parafarmacia e al cliente finale anche sotto il profilo della tutela della salute pubblica;
- Condizionamento del conferimento dei farmaci alle parafarmacie da parte dei grossisti in base al fatturato per singola consegna, mensile, stagionale ed annuale, condizione non praticata alle farmacie territoriali operative nello stesso territorio;
- Sistema di pagamento della merce ordinata dalle parafarmacie ai grossisti difforme da quello richiesto alle farmacie territoriali e particolarmente oneroso con modalità factoring a prelievo diretto sul conto bancario, a contrassegno, anticipato a scalare sugli ordini, pur in presenza di solvibilità assolta;
- Scontistica praticata dai distributori intermedi sui prodotti ordinati dalle parafarmacie differente e meno vantaggiosa di quella in essere con le farmacie territoriali;
- Pagamenti richiesti dai grossisti nella migliore delle ipotesi a 30 gg. fine mese, mentre quello più utilizzato è il RID BANCARIO a 15 gg e di spese per il trasporto merce per chi non supera un fatturato mensile (3000 €) per tutte le categorie di prodotti ordinati, senza divisione alcuna in 30 e 60 gg., rispettivamente per alimenti o prodotti di natura diversa (integratori alimentari, parafarmaci, medicinali ecc.);
-
Blocco delle materie prime utilizzate nel laboratorio galenico, il cui utilizzo è permesso alle parafarmacie nell'allestimento di preparati galenici senza obbligo di ricetta medica così come previsto dal legge 24 marzo 2012 n. 27 articolo 11 comma 15