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28 agosto 2013

Liberalizzazione fascia C

Le conclusioni dell’Avvocato Generale il 5 settembre

Saranno presentate il prossimo 5 settembre alle 9.30 nella nuova Aula Magna della Corte di Giustizia le conclusioni dell'Avvocato Generale designato dalla Quarta Sezione sulle cause riunite inerenti la liberalizzazione dei farmaci di fascia C.

Le cause C-159/12, C-160/12, C-161/12 accese dal ricorso presentato dai colleghi Alessandra Venturini, Maria Rosa Gramegna e Anna Muzzio davanti al Tar Lombardia e da questi rinviato alla Corte con richiesta pregiudiziale, fanno leva sull'interpretazione degli articoli 18 e 56 TFUE nonché degli articoli 101 e 102 TFUE.

Articolo 18: PARTE SECONDA NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE (ex articolo 12 del TCE)
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire

Articolo 56: CAPO 3 I SERVIZI Articolo 56 (ex articolo 49 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione
.

Articolo 101: (ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne
deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 102:(ex articolo 82 del TCE)
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

L'Avvocato generale proporrà una conclusione alla Corte, tali conclusioni potranno essere fatte proprie o modificate completamente della stessa.

Ecco una breve biografia di Nils Wahl

nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore amministrativo di una fondazione operante nel settore della formazione (1993-2004); presidente dell’associazione svedese Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006); membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio per le questioni di concorrenza, 2001-2006); giudice aggiunto presso lo Hövrätten över Skåne och Blekinge (Corte d’appello per le regioni di Skåne e Blekinge, 2005); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006 al 28 novembre 2012; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 28 novembre 2012.

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