13 giugno 2013
Il Consiglio di Stato dice no alla prelazione dei Comuni dopo art. 11
Accolto l’appello
Intorno al Concorso straordinario per sedi farmaceutiche istituito dal decreto "Cresci Italia" ci sono molti e "curiosi" interessi. Sicuramente l'attività della magistratura ne ha ricevuto nuova spinta, come se ne avesse bisogno visto il carico di cause inevase che affligge la loro attività. Di una nuova fonte di contenziosi se ne sentiva sicuramente la necessità.
Tuttavia, questa è l'Italia, un Paese dove gli interessi incrociati determinano un elevato livello di litigiosità.
Una sentenza, depositata proprio ieri dal Consiglio di Stato, strappa il velo su una vicenda che la dice lunga su quali e quanti interessi circolano intorno alle farmacie italiane. Sicramente gli interessi dei titolari di farmacia ad avere il più basso livello di concorrenza possibile intorno ai propri esercizi, ma anche quelli dei comuni ad estendere su questa attività i propri.
La vicenda nasce dal ricorso di alcuni "eroici" colleghi che per ben due gradi di giudizio hanno resistito contro la delibera del Consiglio provinciale di Reggio Emilia (n. 55 del 12 aprile 2012) con la quale è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2007/2008.
Fate bene attenzione alle date, perchè in questa causa sono determinanti ed esplicative.
Nella delibera, fra l'atro, si prevede l'istituzione di un certo numero di nuove sedi farmaceutiche e l'offerta in prelazione (sette su otto) ai Comuni interessati.
Orbene, l'entrata in vigore dell'articolo 11, del decreto legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è del 25 marzo 2012.
Il Consiglio provinciale è arrivato "un pò lungo" rispetto alla legge e possiamo immagginare "l'affanno" di quei giorni per arrivare in tempo.
I nostri eroici ricorrenti non la mandano giù e fanno ricorso al TAR Emilia Romagna, il quale RESPINGE (sezione 1 staccata di Parma) in primo grado il ricorso, motivo:
se nella legge è scritto "sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 (dell'articolo 11 del d.l. n.1/2012) o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune" il termine "vacante" deve essere interpretato (da dizionario della lingua italiana) come riferito specificatamente ed esclusivamente ad una sede che sia divenuta tale per effetto della cessazione di chi ne era ttolare, e non anche a quella che non ia mai stata coperta, perchè di recente istituzione.
Ora, evitando qualsiasi forma di malizia, nemmeno quella istintiva di chi ne ha vste tante, appare del tutto chiaro che tale interpretazione risulta essere assai restrittiva del termine e di fatto il Consiglio di Stato ampliandone il significato, riforma l'intera sentenza di primo grado del Tar.
Noi vi consigliamo di leggere con attenzione l'intero dispositivo del Consiglio di Stato perchè "paradigmatico" di quali e quanti "interessi" riesce a muovere il settore delle farmacie.
GRAZIE A STEFANO FERRETTI, FRANCESCO BERNARDI E LIONELLO LASAGNI
SentenzaConsigliodiStato038672013.pdf