02 maggio 2013
La Corte di Giustizia Europea riunisce le cause delle parafarmacie
Ordinanza del Presidente
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
«Riunione di cause»
Nella causa C-159/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione del 29 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2012, nel procedimento
Alessandra Venturini
contro
A.S.L. Varese e altri,
nella causa C-160/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione del 29 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2012, nel procedimento
Maria Rosa Gramegna
contro
A.S.L. Lodi e altri,
e nella causa C-161/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione del 15 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2012, nel procedimento
Anna Muzzio
contro
A.S.L. Pavia e altri,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito il primo avvocato generale, sig. J. Mazák,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 18 e 56 TFUE nonché degli articoli 101 e 102 TFUE, preso atto di una normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica il cui costo è a carico del paziente.
Poiché le cause summenzionate sono relative al medesimo oggetto, vi è luogo, conformemente all’articolo 43 del regolamento di procedura, a disporne la riunione ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
Le cause da C-159/12 a C-161/12 sono riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.
Lussemburgo, 27 aprile 2012