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30 luglio 2012

Spending Review: le modifiche al concorso straordinario

Il nuovo articolo 11

Le correzioni all'articolo 11 del decreto "Cresci Italia", più volte annunciate da Ministro Balduzzi, hanno trovato una sede dove diventare legge, Il Governo ha presentato il testo all'interno del maxiemendamento che in parte raccoglieva gli emendamenti approvati nei giorni scorsi e ha introdotto appunto le mdofiche che erano state annunciate.

Questo il testo che è possibile confrontare con l'ultima bozza per cogliere i cambiamenti apportati

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S.3396

Conversione in Legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

(Le modifiche relative all'articolo 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27)

 

12-bis - Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali".

All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio "topografico" o "della distanza" ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; c) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni e 0,08 puntiper i secondi dieci anni;";

al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.";

al comma 7, primo periodo, le parole: ", di età non superiore ai 40 anni," sono soppresse; al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

12-ter. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.".

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