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11 maggio 2012

Governo: approvato Ddl che modifica art. 11

Previste quattro correzioni

Come annunciato già nei giorni scorsi il Governo ha approvato un Ddl su proposta del Ministro Balduzzi che corregge in parte alcune disposizioni contenute nell'articolo 11. Il contenuto è lo stesso di quanto anticipato sul Sole 24ore - Radicor

Il testo della bozza  all'esame del Consiglio dei Ministri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il Governo corre ai ripari per correggere gli 'errori' commessi dal Senato nel corso dell'esame del decreto legge sulle liberalizzazioni sul settore delle farmacie. Con un disegno di legge che sara' esaminato da uno dei prossimi Consigli dei ministri, l'Esecutivo va a modificare l'articolo 11 della legge sulle liberalizzazioni in materia di 'potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria'

Il Senato, si legge nella relazione illustrativa del Ddl correttivo che non ha conseguenze finanziarie sul Servizio sanitario nazionale, "ha sostituito integralmente l'originario articolo 11" introducendo "rilevanti innovazioni rispetto all'iniziale testo del decreto legge"

Ma "un'attenta analisi tecnica del testo definitivo, condotta dal ministero della Salute in collaborazione con i rappresentanti delle regioni, ha, tuttavia, verificato che alcune delle integrazioni e modifiche apportate dal Senato possono dar luogo a difficolta' interpretative o, comunque, di applicazione, superabili, in via definitiva, soltanto con un ulteriore intervento legislativo". Sono quattro, precisa il Governo nella relazione illustrativa, le "questioni che destano preoccupazione" su cui il Governo ha ritenuto di dover intervenire, tra cui il concorso straordinario per l'assegnazione delle nuove farmacie e il limite dei 40 anni per i farmacisti che intendono partecipare al concorso in forma associata.

Per quanto riguarda il concorso straordinario per le nuove farmacie che dovranno essere istituite per effetto della modifica del rapporto numerico fra popolazione residente ed esercizi farmaceutici, il Senato ha introdotto la possibilita' di partecipazione anche ai "titolari di farmacia soprannumeraria", definizione che da sola potrebbe portare ad un'errata applicazione della volonta' del legislatore, vanificandone "il chiaro intento di escludere, in linea di massima, dal concorso straordinario i titolari di farmacia"

Il ddl del Governo, quindi, chiarisce che per farmacie soprannumerarie, agli effetti del concorso straordinario, si intendono "esclusivamente le farmacie aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza', sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione"

Quanto all'introduzione al Senato del limite dei 40 anni per i farmacisti che intendono partecipare al concorso per l'assegnazione delle nuove farmacie in forma associata, il Governo ha disposto la soppressione del 'tetto' consentendo la partecipazione al concorso in forma associata senza limitazioni di eta'. Per l'Esecutivo, infatti, "tale limitazione, che non compariva nel decreto legge originario, puo' essere censurata sotto il profilo costituzionale e del rispetto della normativa comunitaria" in quanto, di fatto, "preclude l'assegnazione di una farmacia a farmacisti di eta' non molto superiore a 40 anni, considerato che questi, da un lato, non possono raggiungere il massimo del punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale (in quanto non possono documentare 20 anni di attivita'), dall'altro non possono aspirare neppure alla titolarita' per una gestione associata, avendo superato il limite di eta' consentito". In sede di esame parlamentare del provvedimento, segnala il Governo, si valutera' l'opportunita' di applicare tale disposizione gia' a partire dai prossimi concorsi.

Altro errore che il Governo intende correggere con il disegno di legge riguarda la norma che stabilisce che 'la direzione della farmacia privata puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di eta' pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale'. La misura, secondo il Governo, metterebbe "in gravi difficolta' innanzitutto le farmacie rurali sussidiate, che hanno un reddito che difficilmente puo' consentire di retribuire un direttore di farmacia, ma anche tutti gli altri titolari ultra sessantacinquenni, i quali, esercitando direttamente la funzione di direttore, dovrebbero attribuire la funzione ad altro professionista. Il Governo ha disposto quindi lo slittamento al primo gennaio 2015 dell'entrata in vigore della norma, eliminando i rischi di un prevedibile contenzioso determinato dall'immediatezza della sua applicazione, e l'esclusione comunque dall'ambito di operativita' della misura delle farmacie rurali sussidiate, come chiesto da un Ordine del giorno approvato alla Camera nel corso dell'esame della legge sulle liberalizzazioni

Infine, con la quarta ed ultima modifica, in seguito alla soppressione dell'istituto della 'pianta organica' da parte del Senato per semplificare la gestione, da parte delle autorita' competenti, della rete delle farmacie presenti in ciascun comune, il Governo ha chiarito che il farmacista che intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al Comune, che decide dopo aver sentito i pareri dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. Inoltre, viene precisato che il Comune respinge la domanda solo se il nuovo locale dista meno di duecento metri dagli altri esercizi farmaceutici o, comunque, la sua ubicazione non modifichi gli altri requisiti. Infine, viene abrogato l'istituto del decentramento delle farmacie, non piu' compatibile con la nuova disciplina, perche' basato sulla soppressa 'pianta organica'.

 

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