25 maggio 2014
Delisting: la rettifica kafkiana del Ministero della Salute
							 
							
I commenti sono superflui, contano molto di più i fatti e nei prossimi giorni ce ne saranno molti. Solo una osservazione: il ridicolo di questo Paese non ha mai limite e fine.
	MINISTERO DELLA SALUTE 
	DECRETO 8 maggio 2014  
	Rettifica al decreto 21 febbraio 2014, recante: «Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537». (14A03840) (GU Serie Generale n.119 del 24-5-2014) 
	 
	IL DIRETTORE GENERALE 
	          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
	                    e della sicurezza delle cure 
	 
	  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
	generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   della
	Amministrazioni pubbliche; 
	  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
	del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
	Sottosegretari di Stato"; 
	  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
	108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
	salute; 
	  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2011,
	concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
	Ministero della salute; 
	  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
	modifiche e integrazioni; 
	  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
	modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in  particolare,
	l'art. 5; 
	  Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
	201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
	214, come modificato dall'art. 11, comma 13,  del  decreto  legge  24
	gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
	marzo 2012,  n.  27,  il  quale  ha  stabilito  che,  negli  esercizi
	commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del  decreto-legge  4  luglio
	2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
	2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali,  tecnologici  ed
	organizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previa
	intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
	Regione e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  possono,
	esperita la procedura di cui al comma 1-bis  dello  stesso  art.  32,
	essere venduti anche i  medicinali  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
	lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
	modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art.  45  testo
	unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
	1990, n. 309, e successive modificazioni e di  cui  all'art.  89  del
	decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei  farmaci  del
	sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale; 
	  Visto il comma 1-bis dello stesso art. 32 del decreto-legge n.  201
	del 2011, il quale ha previsto che il Ministero della salute, sentita
	l'Agenzia Italiana del Farmaco, individui entro 120 giorni dalla data
	di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto,
	un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di  cui  all'art.
	8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
	successive modificazioni, per i quali permane  l'obbligo  di  ricetta
	medica e dei  quali  non e'  consentita  la  vendita  negli  esercizi
	commerciali di cui al comma 1; 
	  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  15  novembre  2012,
	integralmente sostitutivo del decreto del Ministro  della  salute  18
	aprile 2012; 
	  Visto  il  decreto  direttoriale   21   febbraio   2014,   recante:
	"Aggiornamento degli allegati A e B  del  decreto  15  novembre  2013
	concernente l'attuazione delle disposizioni dell'art.  32,  comma  1,
	del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
	modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sulla vendita dei
	medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 21
	dicembre 1993, n. 537." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
	13 marzo 2014 - S.O. n. 21; 
	  Sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
	  Ritenuto  di  dover  procedere  ad  una  parziale  rettifica  degli
	allegati al decreto succitato; 
	 
	                              Decreta: 
	 
	                               Art. 1 
	 
	 
	              Parte di provvedimento in formato grafico
	 
	  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
	Repubblica italiana. 
	    Roma, 8 maggio 2014 
	 
	                                      Il direttore generale: Marletta 
	 



























