06 settembre 2012
Pianta organica addio? Si, no, forse Balduzzi fa dietrofront
Confermata la distanza dei 200 metri, via la noirma del decentramento mentre rimane la norma che impedsce ai titolari di farmacia di vendere il proprio esercizio se sono pendenti procedimenti penali in caso di truffe ai danni dello Stato. Questo, in sintesi era il contenuto dell'articolo che riguardava le farmacie del decreto legge entrato nel Consiglio dei Ministri
Per la pianta organica è il definitivo "KO". No, il Ministro dela Salute fa un dietrofront colossale e cancella l'intero articolo
Tutto questo quando lo stesso Monti criticando la propira attività e quella del suo esecutivo ammette che l'azione del Governo ha spesso ceduto al peso delle lobby.
Tuttavia, per trasparenza, mettiamo a disposizione dei visitatori il capitolo della RELAZIONE ILLUSTRATIVA con cui venivano presentati gli articoli che sarebbero stati cancellati. In fondo il testo come era uscito dal Consiglio dei Ministri prima dei tagli.
L’articolo 14 detta disposizioni di cui si è avvertita l’urgenza in relazione al fatto che il processo di riordino avviato con il decreto-legge n. 1 del 2012 ha fatto emergere una lacuna normativa in materia di trasferimento delle farmacie, configurandosi come un rilevante ostacolo al processo di liberalizzazione del settore.
Esso reca disposizioni sul trasferimento delle farmacie riproducendo parzialmente, con modificazioni, il testo del disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri
Il comma 1 dell’articolo ridisciplina la materia del trasferimento di una farmacia in altri locali, rendendola coerente con le innovazioni recate dal comma 1, lettera c) dell’articolo 11 del decreto-legge n.1 del 2012, nel testo modificato in sede di conversione. Con quest’ultima disposizione il Senato ha voluto semplificare la gestione, da parte delle autorità competenti, della rete delle farmacie presenti in ciascun comune, sopprimendo l’istituto della “pianta organica”, cioè di quell’atto a contenuto ricognitivo/programmatorio, che comportava la suddivisione del territorio comunale in tante aree quante erano le farmacie spettanti al comune. Ogni variazione della pianta organica per accrescimento o spostamento della popolazione comportava la necessità di riparametrare le sedi farmaceutiche, con una procedura amministrativa di una certa complessità e dall’esito non sempre esente da rischio di contenzioso. Con la nuova previsione introdotta dal Senato spetta ora al comune, sentiti l’azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, “identificare” le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”, senza più necessità di definire le perimetrazioni delle nuove sedi e di ridefinire quelle delle sedi preesistenti.
Questa rilevante norma di semplificazione non ha chiarito, però, come possa avvenire, d’ora in avanti, lo spostamento della farmacia in ambito comunale, sia delle nuove farmacie (che non hanno una area territoriale di propria competenza) sia delle preesistenti (che avevano la possibilità di trasferirsi in altri locali all’interno della propria sede, come delimitata dalla pianta organica), tuttora richiamata nelle formulazioni, rimaste immutate, del quarto comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
A questa lacuna normativa intende sopperire il comma 1 del presente articolo,, il quale stabilisce che il farmacista che intenda trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l’Azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio. E’ precisato, inoltre, che il comune respinge la domanda soltanto se l’ubicazione del nuovo locale non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 2, primo 1, secondo periodo della legge 468 del 1975, come modificata dall’articolo 11 del decreto-legge “ liberalizzazioni “, convertito nella legge n. 27 del 2012.
Viene altresì abrogato l’istituto del decentramento delle farmacie, non più coerente con la nuova disciplina, perché basato sulla soppressa “pianta organica”.
L’ultimo comma è diretto ad evitare che, nel caso che in una farmacia vengano posti in essere comportamenti che integrano il reato di truffa ai danni degli enti del servizio sanitario nazionale o nei confronti dell’erario, il titolare possa sottrarsi agli effetti dell’eventuale condanna, comportanti la decadenza della farmacia, trasferendola inter vivos nel corso del procedimento. E’ prevista, inoltre, la sospensione della facoltà di trasferimento durante la chiusura della farmacia per violazione di norme sanitarie, perché un simile intervento amministrativo può precedere l’instaurazione del procedimento penale.
Questo il testo del decreto (ultima stesura conosciuta) che prevede molte altre novità per i medici di base.