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26 giugno 2012

La bozza del ddl che corregge le liberalizzazioni delle farmacie

Questo il probabile testo degli articoli che riguardano le modifiche all'articolo 11

(Modifiche e integrazioni all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012. n. 1. convertito. con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertilo, con modificazioni. dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico” o “della distanza” ai sensi dell’articolo 104 del lesto unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente. sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991 . n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 – bis. “AI fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e di assicurare l’interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per Io svolgimento del concorso straordinario, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L’onere per la realizzazione della piattaforma, quantificabile in euro 400.000, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle riassegnazioni di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, con riduzione, per pari importo, delle iniziative previste dalla stessa disposizione”;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La maggiorazione spetta ai candidati che abbiano esercitato per almeno cinque anni in comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e limitatamente al servizio prestato in detti comuni”;

d) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “A seguito dell’approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall’assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L’ inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per I’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, tino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o aII’interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate da vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.”.

e) al comma 7, primo periodo, le parole “di età non superiore a 40 anni,” sono soppresse;

f) al comma 17, alle parole “La direzione della farmacia privata” sono anteposte le seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,”.

2. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che decide sulla stessa sentiti l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i quali si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta del comune. La domanda è respinta se il nuovo locale non soddisfa i criteri e le esigenze di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 2 e al settimo comma del presente articolo.”.

3. Il settimo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze della popolazione ed evitare situazioni di prossimità di esercizi non giustificate dall’interesse pubblico”.

4. L’ottavo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni è soppresso.

5. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo I’articolo 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite”.

6. E’ abrogato l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. La facoltà di trasferimento della titolarità di una farmacia ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 è sospesa in pendenza di un procedimento penale nei confronti del titolare o dei suoi collaboratori per truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 640, secondo comma, del codice penale. La facoltà è sospesa, altresì, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento con cui l’autorità amministrativa competente ha disposto la chiusura dell’esercizio per violazione di norme di rilevanza sanitaria.

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