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20 ottobre 2010

Obiezione di coscienza del farmacista: posizione del MNLF

Il Presidente del MNLF Vincenzo Devito chiamato ad intervenire da parlamento salute (www.parlamentosalute.it) sull'obiezione di coscienza del farmacista esprime la posizione del Movimento su tale tema:

Potrei parlare di “captatio benevolentiae” commentando le numerose polemiche dei mesi scorsi circa la possibilità negata al farmacista di esercitare il diritto di obiezione di coscienza. Potremmo discutere sino all’infinito se si tratta veramente d’interruzione di gravidanza quando viene assunta la cosiddetta “pillola del giorno dopo” e  dovremmo approfondire meglio se la spedizione di una ricetta redatta da un medico possa o meno configurarsi per il farmacista come intervento attivo.


Tuttavia, nel Movimento Nazionale Liberi Farmacisti la libertà dell’individuo è sacra, così come lo sono i suoi diritti e doveri.
Noi riteniamo che al farmacista debba essere garantito il diritto di esercitare obiezione di coscienza. Parimenti, questo diritto deve essere negato alla farmacia già detentrice di un’esclusiva e concessionaria di un rapporto privilegiato con lo Stato di monopolio. La farmacia non può rifiutarsi di consegnare farmaci come il “levonorgestrel”, pillola del giorno dopo, perché in questo modo lederebbe gravemente un altro diritto, a nostro avviso sacro: quello del paziente di ottenere il farmaco.


Due dei progetti di legge in discussione in Parlamento (De Lillo e Spadoni Urbani) rispondono a quella “captatio benevolentiae” di cui accennavo prima, entrambi riconoscono solo un diritto, quello dell’obiezione di coscienza, non risolvendo le problematiche conseguenti e rimandando le relative soluzioni alla Pubblica Amministrazione (Regioni, autorità sanitarie ecc.).
Troppo comodo.


Il terzo progetto (D’Ambrosio Lettieri) apparentemente coniuga i due diritti, quello del farmacista che vuole esercitare il diritto di obiezione di coscienza e quello del cittadino che vuole vedersi consegnato il farmaco prescritto nei tempi necessari. Nella pratica però nulla dice circa cosa potrebbe accadere durante i turni (diurni e notturni) e soprattutto ignora un fatto fondamentale: i principali episodi di rifiuto a consegnare “la pillola del giorno dopo” non sono venuti da singoli collaboratori di farmacia, ma dai titolari delle stesse.
Il disegno di legge non risolve questo aspetto semplicemente perché non può farlo: le farmacie non possono rifiutarsi di consegnare la pillola del giorno dopo.

 

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