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30 ottobre 2009

Incompatibili le norme spagnole con il diritto comunitario

(comunicato stampa 30/9/2009 Corte di Giustizia, conclusioni Avv. Generale)
L’AVVOCATO GENERALE POIARES MADURO RITIENE CHE LA NORMATIVA DELLA REGIONE SPAGNOLA DELLE ASTURIE CHE DISCIPLINA I SERVIZI FARMACEUTICI SIA INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO

il documento completoil commento
 
Le norme che limitano il numero di farmacie con riferimento alla popolazione in una zona non si applicano in maniera coerente e sistematica così da poter essere giustificate nell’interesse della salute pubblica
José Manuel Blanco Pérez e Maria del Pilar Chao Gómez, entrambi cittadini spagnoli, sono farmacisti laureati, ma non autorizzati ad aprire una farmacia. Intendendo aprire una farmacia, essi hanno chiesto l’autorizzazione alla Comunità Autonoma delle Asturie in Spagna. L’autorizzazione è stata negata dalla locale Amministrazione della Salute e dei Servizi Sanitari con una decisione, che è stata confermata dal Consiglio di Governo delle Asturie nel 2002. Il sig. Blanco Pérez e la sig.ra Chao Gómez hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Corte di cassazione delle Asturie).
Le decisioni erano basate sulla legge delle Asturie che disciplina le farmacie ed i servizi farmaceutici. Questa legge istituisce un regime di autorizzazioni che comprende alcune restrizioni all’apertura di farmacie nella Comunità Autonoma. Queste restrizioni comportano un limite al numero di farmacie in una determinata area con riferimento alla relativa popolazione e una restrizione geografica che impedisce l’apertura di una farmacia a una distanza inferiore di 250 metri da un’altra. La normativa contiene anche criteri di selezione ai concorsi per farmacisti, attribuendo punti basati sull’esperienza professionale e scolastica dei candidati. Un maggior numero di punti è assegnato per l’esperienza maturata in centri con meno di 2 800 abitanti, ma questa può essere utilizzata solo una volta per ottenere un’autorizzazione, cosicché, una volta ottenuta un’autorizzazione, l’esperienza professionale del titolare della licenza viene, di fatto, azzerata. Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di punti, le autorizzazioni sono rilasciate nell’ordine seguente: in primo luogo a coloro che non sono stati titolari di una farmacia; in secondo luogo a coloro che sono stati titolari di una farmacia in un centro con meno di 2 800 abitanti; in terzo luogo a quei farmacisti che abbiano svolto attività professionale nelle Asturie; ed infine ai farmacisti con più titoli accademici.
Nutrendo dubbi sulla compatibilità di queste norme con il principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato CE, il giudice nazionale ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia.

Secondo l’avvocato generale Manuel Poiares Maduro, la normativa nazionale costituisce una restrizione della libertà di stabilimento. Tuttavia egli fa presente che tali provvedimenti possono essere giustificati se soddisfano quattro condizioni: siano applicati in maniera non discriminatoria; siano giustificati per motivi imperativi di interesse pubblico; siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non oltrepassino quanto è necessario per raggiungerlo.
L’avvocato generale afferma che, per la maggior parte, la normativa non è discriminatoria, in quanto tratta allo stesso modo tutti i farmacisti, indipendentemente dall’origine. Tuttavia, i criteri che attribuiscono un’ulteriore priorità ai concorrenti che hanno svolto l’attività di farmacista nel territorio delle Asturie costituiscono un’inammissibile discriminazione in base alla cittadinanza, incompatibile con il principio di libertà di stabilimento.
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Inoltre, l’avvocato generale Poiares Maduro rileva che lo scopo delle restrizioni geografiche e di quelle collegate alla popolazione è tutelare la salute pubblica, assicurando che buoni servizi farmaceutici siano forniti in tutta la zona delle Asturie. Di conseguenza, egli conclude che assicurare una distribuzione di farmacie in tutto il territorio dovrebbe essere considerato un requisito imperativo di interesse generale.
L’avvocato generale esamina quindi se la normativa sia idonea al conseguimento di questo obiettivo. Egli rileva che un sistema che incentiva i farmacisti a stabilirsi in zone più piccole e meno redditizie, concedendo loro priorità quando sono disponibili autorizzazioni più redditizie può essere un sistema appropriato per assicurare la prestazione di servizi farmaceutici in tutto il territorio. Tuttavia, l’avvocato generale ritiene che la normativa delle Asturie non persegua tale fine in maniera coerente e sistematica.
Mentre un farmacista che gestisce una farmacia in un centro più piccolo viene favorito da un lato nell’assegnazione di punti, lo stesso viene penalizzato dal fatto che la sua esperienza professionale utilizzata per ottenere tale autorizzazione non viene presa in considerazione quando egli presenti domanda per una nuova e più redditizia autorizzazione. Inoltre, un farmacista che deve ancora ottenere un’autorizzazione ed ha deciso di non operare in una zona meno redditizia, ha la precedenza su un farmacista che ha già “scontato” il periodo necessario in una zona meno abitata. Infine, il fatto che i farmacisti abbiano un diritto di proprietà sulle loro autorizzazioni e possano vendere quelle più redditizie a chi desiderano limita la disponibilità delle autorizzazioni e semplicemente arricchisce i singoli farmacisti sulla base proprio del tipo di restrizioni della concorrenza che il Trattato CE intende evitare.
Pertanto, poiché le restrizioni basate sulla popolazione applicate nelle Asturie non sono idonee a raggiungere lo scopo dichiarato, l’avvocato generale ritiene che esse siano incompatibili con il diritto comunitario.
Infine, per quanto riguarda il requisito che impone una distanza minima tra le farmacie, l’avvocato generale Poiares Maduro ritiene che spetti al giudice nazionale determinare se la distanza specifica imposta sia giustificata, tenendo conto del livello di interferenza con il diritto di stabilimento, della natura dell’interesse pubblico invocato nonché, considerata la quantità e la distribuzione delle farmacie nelle Asturie e la distribuzione e la densità della popolazione, del livello di copertura universale che potrebbe essere raggiunto con sistemi meno restrittivi.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

ConclusioniavvgeneraleCdGcasoAsturiefarmacie.pdf

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