13 luglio 2010
Farmacisti in GDO: il primo documento per riflettere
Quello che vi proponiamo è un documento molto interessante, una riflessione sul lavoro del farmacista nella Grande Distribuzione Organizzata, una riflessione proposta a tutti i farmacisti italiani e particolarmente indirizzata a coloro che lavorano in queste strutture. Un documento che parla dei livelli retributivi e non solo, realizzato da alcuni colleghi e su cui tutti dovrebbero riflettere. Come al solito il MNLF dalla parte dei farmacisti, di tutti i farmacisti….
TESTO
Essere farmacista o non esserlo? Questo è il problema!
Il decreto Bersani del luglio 2006 (convertito nella legge n. 248/2006) ha sancito come previsto dall’articolo 5 comma 1 : “Gli esercizi commerciali….possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione….e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica…”
Il comma 2 del suddetto articolo definisce l’importanza della figura professionale OBBLIGATORIAMENTE presente nell’esercizio commerciale: “2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. .”
La legge Bersani con la liberalizzazione della vendita dei farmaci da banco ha consentito l'apertura di 2.600 parafarmacie, di cui 250 negli esercizi commerciali della gdo, ed occupazione per 6 mila farmacisti.
Il farmaco, come tutti concordiamo, è un bene ed in quanto sostanza in grado di generare una risposta farmacologica sappiamo tutti che è in grado anche di generare effetti indesiderati anche gravi; il farmaco, qualsiasi esso sia, è quindi un bene potenzialmente dannoso e noi come farmacisti abbiamo il DOVERE, dal momento che ognuno di noi presta giuramento, di salvaguardare la salute del cittadino proprio perché ognuno di noi, anche nella gdo, si rapporta al paziente prima che al cliente.
E’ necessario salvaguardare la figura professionale sottolineando la funzionalità del caduceo e del camice bianco.
In qualsiasi esercizio si faccia riferimento , ovvero farmacia, parafarmacia o corner il farmacista è sempre un professionista ed è fondamentale evidenziare la figura del farmacista come una figura essenziale per la vendita dei farmaci negli esercizi commerciali, una figura che professionalmente e contrattualmente non va inquadrata come una figura di settore o di reparto rapportata al numero di referenze che vende ma come una figura di prestigio e di servizio identificato dal paziente/cliente come una figura unica di riferimento e non paragonabile ad altre figure, professionali e non, nella gdo.
Come si quantifica la professionalità? Quanto vale un farmacista?
Secondo il metodo commerciale della gdo il lavoro praticato dal farmacista inquadrato nel 3° livello del commercio con un compenso di circa 1100 € netti è proporzionato alle 3000 ca referenze che gestisce, significa che volontariamente da parte del datore di lavoro non è considerata la professionalità…..quindi ogni farmacista che lavora a quelle condizioni, che senso ha che indossi il camice se non viene riconosciuto professionalmente?
La nascita di nuovi servizi nei reparti, a questo punto, che esaltano la professionalità del farmacista dovranno allora essere compensate volte per volta con una prestazione professionale retribuita al di fuori del compenso mensile, proprio perché il farmacista può essere anche un libero professionista?
Ogni farmacista per poter lavorare in farmacia, nei corner e nelle parafarmacie è obbligato ad essere iscritto presso il proprio ordine provinciale versando una quota annuale da sommare ad un’altra quota che ogni farmacista è tenuto a pagare, ovvero il pagamento dei contributi ai fini pensionistici dell’ente ENPAF; la somma tra il pagamento dell’ordine e quello dell’enpaf spesso arriva a circa 1000€ annuali che ricadono sullo stipendio che ogni farmacista percepisce.
In aggiunta il pagamento delle quote dà la possibilità al farmacista di lavorare, una sorta di tassa obbligatoria, ma chi lavora nei corner e nelle parafarmacie non usufruisce di alcun punteggio valido per i concorsi pubblici che è valido solo per i farmacisti che lavorano nelle farmacie infatti l'obbligatorietà d'iscrizione all'ordine limita i farmacisti a poter usufruire del punteggio necessario per accedere ai concorsi pubblici, con riferimento al D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298
“L'articolo 5. Nella Valutazione dei titoli fa riferimento solo all'attività esercitata nella farmacia al pubblico.”
Ritornando quindi sull’inquadramento contrattuale, la domanda è perché continuare ad essere inquadrati al 3°livello (o livello inferiore) con il tentativo di far passare il concetto di uguaglianza quando noi farmacisti siamo uguali solo agli altri farmacisti?
Se la figura contrattuale non esiste in alcun contratto del commercio, è arrivato il momento di crearla.
Il datore di lavoro (l’azienda) a questo punto, è intenzionato a valorizzare la professionalità messa a disposizione di tutti i pazienti (che riconoscono nel corner un servizio dal momento che viene riconosciuta la figura del farmacista) attraverso un adeguamento contrattuale più idoneo alla posizione occupata da farmacista nella gdo….oppure il datore è intenzionato ad evidenziare le differenze tra una farmacia ed un corner o una parafarmacia generando una disparità tra farmacista di serie A e di serie B, che non esiste.
Il datore di lavoro da che parte sta?
E’ giusto, a questo punto, che vada avanti una liberalizzazione nel settore dei farmaci, se il trattamento delle figure professionali necessarie per la vendita dei farmaci (la legge italiana impone infatti che a dispensare il farmaco in qualsiasi struttura sia solo il farmacista) è equiparato da un punto di vista commerciale, per numero di referenze trattate, ad una figura dotata di sola “preparazione professionale” (come previsto nel 3° livello del ccnl cooperative)quando invece il farmacista è un professionista laureato “necessario” all’azienda per poter vendere i farmaci e dotato di “adeguata e necessaria competenza ad elevato contenuto professionale” (come previsto nel quadro e 1° livello)?
Pertanto questa rivendicazione non è solo di tipo economico ma è una riappropriazione della dignità professionale e del ruolo che la Legge assegna al farmacista la quale, questa sì, ha un prezzo e va adeguatamente e convenientemente inquadrato e rispettato all’interno anche della contrattazione collettiva vigente verso l’alto e non verso il basso (!).
Caro collega farmacista, arriviamo al dubbio di tipo amletico:
“Essere farmacista o non esserlo? Questo è il problema!”
E’ ovvio che un farmacista non può essere contrario con quanto detto, a meno che voglia ripudiare il ruolo professionale che ricopre.
E’ giusto quindi che ognuno di noi anche se non direttamente interessato, prenda una posizione con quanto detto.
L’adeguamento contrattuale del farmacista nella gdo ed in tutte le aziende e/o esercizi che vendono anche solo i farmaci otc e sop, che attualmente inquadrano tale figura con un contratto od una retribuzione diversa e minore rispetto al contratto nazionale di tutti i farmacisti (senza che vi debba essere alcuna discriminazione anche geografica), deve essere effettuata con urgenza.
Ogni farmacista può condividere questo documento firmando e precisando nome, cognome, numero d’iscrizione all’albo e sede d’iscrizione.