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08 luglio 2010

CERM: analisi dell’emendamento governativo sulla farmaceutica

Il CeRM analizza l'emendamento governativo sulla farmaceutica.

Anche dopo lo stralcio delle gare tra off-patent per l’ingresso nel reference pricing, nell’articolo 11 della manovra restano, secondo il CERM, più ombre che luci.
E le ombre si addensano soprattutto nei cambiamenti ad effetto immediato, in attesa che l’istituendo tavolo tecnico ministeriale definisca nuove regole di remunerazione delle farmacie.
Se i lavori del tavolo tecnico dovessero durare troppo o non approdare a soluzioni condivise e implementabili, i nuovi margini di ricavo percentuale della distribuzione e la legalizzazione degli extra sconti (entrambi punti contenuti negli emendamenti) ci regalerebbero un sistema con regole e parametri di funzionamento ancora più distorsivi di quello pre manovra.

Si cambia la ripartizione tra distribuzione al dettaglio e produzione dei 3,65 p.p. di prezzo lasciati liberi dal ricavo del grossista.
Questi 3,65 p.p. devono tradursi in risparmi per il Ssn, e la farmacia concorrerà a formarli per 1,82 p.p. (bay-pass al momento del rimborso da parte del Ssn) e il produttore per 1,83 p.p. (con riduzione della quota industria).
Di base, secondo il CERM, resta l’enorme contraddizione di un intervento che, con l’intento di razionalizzare la filiera e di preparare la strada alle nuove regole di remunerazione delle farmacie (il fee-for-service), nel frattempo rinforza le condizioni di favor legis per le stesse farmacie, aumentando di 1,83 p.p. la percentuale di prezzo al consumo di loro spettanza.
Non v’è ragione per cui la farmacia non debba fare by-pass integrale della riduzione della quota di ricavo del grossista e trasferirla tout court al Ssn. O, meglio, forse la ragione non la sia può affermare esplicitamente, visto che la pratica degli extra sconti è stata sinora illegale; perché altrimenti bisognerebbe dire che una parte dei ricavi del grossista già diveniva illegalmente appannaggio della farmacie e che, adesso, per non sovvertire troppo lo status quo, il by-pass non può essere integrale. Non è un caso, infatti, che l’emendamento legalizzi gli extra sconti.
Nella versione approvata di emendamento, si riducono i punti percentuali di prezzo che il produttore deve retrocedere al Ssn (da 2,43 a 1,83), ma a quale condizione?: alla condizione di eliminare il termine di fine 2010 e di rendere questo cambiamento sine die.
Si confida nel buon lavoro che farà il tavolo tecnico interministeriale, che dovrà rinnovare lo schema di remunerazione della distribuzione al dettaglio. Ma non si può non sottolineare come, nel frattempo, le regole di transizione che si stanno votando hanno, soprattutto dopo la rimozione della scadenza del 31 Dicembre 2010, tutte le fattezze di una nuova strutturalità, con caratteristiche distorsive e anticoncorrenziali più gravi che nello scenario pre manovra.

Ecco le due short note con cui il CeRM motiva la propria posizone:

SHORT NOTE n°4

SHORT NOTE n° 5


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