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05 dicembre 2011

Cancellare immediatamente il limite dei 15.000 abitanti

Liberalizzazioni a metà: no grazie

Una mano "invisibile" (ma non tanto) ha introdotto all'ultimo momento un limite al numero degli esercizi che potranno dispensare i farmaci previsti nell'articolo 32 della manovra economica definita dallo stesso Monti "salva Italia". 15.000 abitanti limite che esclude tutte le parafarmacie che in quei comuni hanno portato VERA concorrenza e professionalità. Un limite assurdo, incomprensibile e stupido che permetterà invece in un comune di 5990 abitanti di avere 1 farmacia, mentre nei comuni di 6001 abitanti due, ma nessuna parafarmacia abilitata a vendere i farmaci di fascia C. E noi sappiamo quale sia l'utile in una farmacia che opera in comuni di questo tipo. Altro che tutela dei piccoli centri. Già la norma che esclude alcuni farmaci, stupefacenti et altro, risulta incomprensibile agli occhi di un laureato ed abilitato al pari del collega che lavora in farmacia, Già risulta assurdo non aver liberalizzato il prezzo degli stessi farmaci. Ora questo provvedimento che nuoce agli stessi interessi ed intenti di crescita del Paese annunciati dal Governo.

Non abbiamo mai perso forza e speranza in tutti questi anni, non la perderemmo di certo ora. Nessuno deve perderla in questo momento. Nessuno sarà lasciato indietro, nessuno.

Questo il comunicato redatto nel pomeriggio e condiviso anche dalla Federazione Esercizi Farmaceutici. Di seguito l'articolo 32 della manovra con la parte evidenziata non presente nella prima stesura

Liberalizzazioni farmaci: ANPI, MNLF E FORUM esortano Monti a correggere la manovra

Professor Monti finalmente abbiamo potuto leggere il testo della manovra, in particolare la parte che riguarda le liberalizzazioni nel campo della farmacia. Con stupore abbiamo appreso che si tratta di una mezza liberalizzazione, infatti non solo ha escluso dalla liberalizzazione una categoria di farmaci, ma quello che proprio non possiamo accettare è che ha escluso dai vantaggi economici, derivanti dalla concorrenza, tutti i cittadini italiani che purtroppo per loro abitano in comuni sotto  i 15.000 abitanti. Che dire delle 1278 parafarmacie che già oggi esercitano la loro attività in questi comuni, dobbiamo considerare questi farmacisti di terza classe come i treni del ventennio.Signor Presidente del Consiglio, noi non siamo professori come Lei ma Le assicuro che studiamo e sappiamo far di conto, per questo le forniamo alcuni dati. Con il taglio operato, di fatto ha escluso dai vantaggi della liberalizzazione 25 milioni di italiani, ha privilegiato proprio quelle farmacie ubicate in comuni tra 4.000 abitanti e 15.000 abitanti, che oggi usufruiscono del più alto rapporto abitanti/farmacia e dunque dei fatturati più elevati, molto più delle farmacie urbane. Perché vede sig. Presidente, molti di questi comuni solo sulla carta hanno un bacino di  abitanti convenzionali, in realtà in molti di questi comuni le “presenze” nel corso dell’anno sono più elevate degli stessi residenti. Se proprio voleva proteggere le farmacie dei piccoli centri avrebbe dovuto tener conto di tutti questi fattori, certamente abbassare il taglio a valori al di sotto di 4.000 abitanti e comunque evitare i tagli lineari. Signor presidente nei prossimi giorni ci auguriamo di poter esaminare con Lei e con i Ministri competenti gli effetti della manovra e suggerirle quei correttivi che tutti ci auguriamo, per il bene dei cittadini tutti.

Articolo 32

Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. In materia di ampliamento e potenziamento della rete delle farmacie, il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“Il  numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui a! secondo comma, è calcolata ai fini dell’apertura di una ulteriore farmacia se l’eccedenza supera le duemila  unità”.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica.
6. Entro novanta giorni dall’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sede farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per l’esercizio da parte di privati, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. La partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale.
7. All’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: “Nel caso di concorso per l’assegnazione di farmacie disponibili, i farmacisti non titolari di farmacia, possono concorrere per la gestione associata, sommando ai titoli posseduti.”

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