25 maggio 2014
Delisting: la rettifica kafkiana del Ministero della Salute
I commenti sono superflui, contano molto di più i fatti e nei prossimi giorni ce ne saranno molti. Solo una osservazione: il ridicolo di questo Paese non ha mai limite e fine.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2014
Rettifica al decreto 21 febbraio 2014, recante: «Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537». (14A03840) (GU Serie Generale n.119 del 24-5-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico
e della sicurezza delle cure
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011,
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del
Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare,
l'art. 5;
Visto l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, come modificato dall'art. 11, comma 13, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, il quale ha stabilito che, negli esercizi
commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono,
esperita la procedura di cui al comma 1-bis dello stesso art. 32,
essere venduti anche i medicinali di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'art. 45 testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'art. 89 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci del
sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale;
Visto il comma 1-bis dello stesso art. 32 del decreto-legge n. 201
del 2011, il quale ha previsto che il Ministero della salute, sentita
l'Agenzia Italiana del Farmaco, individui entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto,
un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'art.
8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta
medica e dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi
commerciali di cui al comma 1;
Visto il decreto del Ministro della salute 15 novembre 2012,
integralmente sostitutivo del decreto del Ministro della salute 18
aprile 2012;
Visto il decreto direttoriale 21 febbraio 2014, recante:
"Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2013
concernente l'attuazione delle disposizioni dell'art. 32, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sulla vendita dei
medicinali previsti dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 21
dicembre 1993, n. 537." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
13 marzo 2014 - S.O. n. 21;
Sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Ritenuto di dover procedere ad una parziale rettifica degli
allegati al decreto succitato;
Decreta:
Art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2014
Il direttore generale: Marletta